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Pubblicato il 29/10/2008 alle 10:23:49Commenti alla notizia: Leggi - Inserisci nuovo

Sentenza emessa dal tribunale di Genova, riguardante le diffamazioni fatte nei confronti del gruppo musicale Delirium Project

di: Giancarlo Passarella

Alle 05:03:26 di oggi mercoledi' 29 Ottobre ricevo questa e-mail.Crediamo nella vera e sana informazione e quindi la preghiamo cortesemente di pubblicare questo documento molto importante. Nell'attesa le auguriamo buon lavoro. Distinti saluti.

Alle 05:03:26 di oggi mercoledi' 29 Ottobre ricevo questa e-mail.Crediamo nella vera e sana informazione e quindi la preghiamo cortesemente di pubblicare questo documento molto importante. Nell'attesa le auguriamo buon lavoro. Distinti saluti.

Con piacere pubblico questa e-mail, perche' mi auguro che la diatriba venga presto dipanata. Se lo meritano tutti coloro che hanno amato il sound dei Delirium, da Jesahel in poi ...

Buongiorno, siamo Rino Dimopoli e Marcello Reale. Facciamo riferimento al comunicato del 03/04/2008 di Giancarlo Passarella in relazione alla nostra appartenenza allo Storico Gruppo dei Delirium ed alla nostra costituzione del Gruppo Delirium Project. Noi rispondiamo che a tali dichiarazioni lasceremo che risponda il Tribunale di Genova, il quale, da noi adito in procedura d'urgenza in primo e secondo grado, ha emesso i seguenti provvedimenti (di cui riportiamo alcuni stralci)....

Primo provvedimento del 25/07/2008 (giudice Cinzia Casanova).... le argomentazioni svolte nel ricorso sono univocamente dirette a censurare il marchio registrato dai resistenti, poiché tale registrazione violerebbe il diritto parimenti esistente in capo a tutti ed a ciascuno degli altri ex componenti del gruppo su quella denominazione. Tale censura è fondata e va accolta. Come ha affermato in occasioni consimili la giurisprudenza, il nome di un gruppo musicale, che è organizzato secondo lo schema di un' associazione o di una società in nome collettivo irregolare che rappresenta un centro autonomo di imputazione di interesse e diritti, resta di escusiva pertinenza dell'organizzazione anche quando taluni originali componenti se ne allontanino (cfr Sent. Trib. Genova 18/04/02 n. 1578 est. Vigotti).

Può quindi aderirsi all'istanza di inibitoria avanzata dai ricorrenti vietandosi ai resistenti temporaneamente, fino all'esito del giudizio di merito, che facciano uso del marchio Delirium. Per quanto attiene la domanda svolta in via riconvenzionale dai ricorrenti che hanno lamentato lo scorretto comportamento in cui sarebberi incorsi i ricorrenti per aver spesso pubblicizzato la loro attività non con il loro nome completo Delirium project, ma più evocativamente come Delirium tout court, si osserva che, sul punto, gli elementi in atti sono troppo scarsi per confermare tale comportamento.
...inibisce ai sig.i ETTORE VIGO, PINO DI SANTO, FREDERICK GRICE fino alla definizione del giudizio di merito, di utilizzare il marchio Delirium come denominazione di ogni forma espressiva...


Secondo provvedimento del 08/09/2008 (collegio composto dai magistrati dottor Paolo Martinelli -Presidente- , dottoressa Franca Maganza – Giudice - , dottor Marcello Castiglione – Giudice rel.)
Osserva - in principio – che il nome di un gruppo musicale costituisce la denominazione del complesso, organizzato secondo lo schema di un' associazione o di una società in nome collettivo irregolare, che rappresenta un centro autonomo di imputazione di diritti ed interessi: onde – solitamente – il nome resta di pertinenza dell'organizzazione, anche quando taluno degli originali componenti se ne allontani o venga escluso. Ciò comporta che il nome può essere utilizzato soltanto congiuntamente da tutti i componenti, o da alcuni soltanto di loro, col consenso degli altri. Nella fattispecie, il fatto che l'organizzazione sia estinta da oltre trent'anni – posto in evidenza dai reclami - non comporta – perciò solo – l'estinzione di tutti i diritti che ad essa – ed ai suoi componenti – facevano capo: onde – affermano i reclami – nessuno dei vecchi componenti potrebbe impedire agli altri l'uso e la riesumazione del nome storico del gruppo, che è rimasto privo di riferimenti concreti ad una realtà non più
esistente.... perchè non tiene conto del fatto che il nome dei Delirium, prima ancora di costituire un marchio di fatto o registrato, rappresentava la denominazione di un noto gruppo musicale, all'interno del quale s'era venuta a creare una stretta connessione – o identificazione – tra le personalità artistiche dei componenti ed il prodotto musicale collettivo. Il non uso del marchio e lo scioglimento del sodalizio non hanno fatto venir meno la memoria storica del gruppo e la notorietà del nome. Lo comprova il fatto che nel 1996 è stato pubblicato un nuovo album, che riproponeva una raccolta dei
vecchi successi del gruppo, oltre a brani di nuova produzione – a cura di Reale, Dimopoli e Di Santo che si sono qualificati con la Casa discografica NAR come contitolari del nome artistico Delirium – quale iniziativa ha avuto un forte valore rievocativo ed una certa eco mediatica, come risulta dalle produzioni dei ricorrenti. E' stata anche accolta con favore dal pubblico, come comprova – ulteriormente – il fatto, posto in evidenza dal giudice del provvedimento reclamato, che il CD è stato riedito negli anni successivi.
Due esemplari sono stati prodotti in giudizio, datati 2003 e 2004.
A detta iniziativa ed al suo successo ha fatto riferimento il giudice del provvedimento reclamato, quando ha affermato che il nome Delirium, riproposto all'attenzione del pubblico con la pubblicazione del CD, rimandava ancora direttamente – nell'immaginario collettivo – al gruppo musicale sorto negli anni settanta ed ai suoi componenti storici, il cui ricordo – evidentemente – era ancora vivo nella memoria del pubblico. Pertanto – ad oggi – i singoli componenti possono avere interesse a tutelare la denominazione storica del
gruppo estinto, ma ancor vivo nella memoria collettiva suscettibile – la denominazione – di sfruttamento commerciale, contro tentativi di appropiazione indebita, volti a distogliere il nome dal suo riferimento -naturale – alle persone di coloro che hanno dato vita al gruppo musicale e vitalità al nome, portandolo al successo....


...I ricorrenti hanno adottato una denominazione – Delirium Project – che rievoca le loro radici storiche, ma - nel contempo - sottolinea la loro volontà di dare vita ad un nuovo progetto artistico, al passo coi tempi, rimarcando la distanza che li separa da un' esperienza artistica, di successo, ma datata e legata ad un contesto storico, di fatti e persone, irripetibile. Diversamente l'uso diretto e l'appropiazione del nome – senza l'adozione di ulteriori segni distintivi – possono creare confusione tra le attività delle parti e tra presente e passato, ingenerando equivoco sul fatto che sia stato ricostituito il gruppo musicale, nelle persone degli originali componenti....

... Onde giustamente il giudice di prime cure ha inibito ai convenuti l'uso del nome storico del gruppo: il quale uso facendo riferimento ad un'esperienza artistica comune, esaurita da tempo ed irripetibile, non è lecito –
per i motivi esposti – senza l'adozione di modifiche o aggiunte che valgano a differenziare il nome, sottolineando – anche per i reclamanti – oltre le radici comuni, la distanza che li separa dal passato e che attribuisce un' innegabile carattere di novità al nuovo gruppo, da loro costituito con la partecipazione anche di altri artisti che non hanno mai condiviso l'esperienza artistica dei Delirium.... Respinge anche la domanda convenzionale, che fa riferimento ad analoghi fatti ed atti confusori, addebitati ai Delirium Project, ma non sufficientemente provati....


Non è provato che l'uso, distorto, del nome sia stato provocato – artatamente – dai ricorrenti, per aumentare la confusione del pubblico a danno della controparte. Il fatto che nel loro nome abbiano adottato l'aggiunta “ Project” costituisce - allo stato – salva la ripetizione di atti confusori, una garanzia sufficiente di differenziazione dell'attività dei reclamanti, che dovranno reperire elementi di differenziazione del loro nome egualmente efficaci ed idonei a distinguere i due gruppi, destinati a fare sperimentazioni e seguire percorsi diversi, pur partendo da un' esperienza comune....

Con la presente, speriamo di aver fatto chiarezza su una spiacevolissima situazione diffamatatoria nei nosti confronti, nel rispetto di tutto il pubblico che ha seguito la musica dei Delirium, e tutt'oggi rimane appassionata alle propie esperienze musicali vissute. Sperando in una vostra pubblicazione, Vi auguriamo buon lavoro.
Cordiali saluti, Marcello Reale Rino Dimopoli
.

Come da loro richiesta (e ben volentieri) pubblichiamo il loro scritto: ci auguriamo che tra di loro si chiariscano le varie componenti dei Delirium. A noi solo il compito di diffondere le notizie che ci ci giungono, senza in alcun modo schierarsi da una parte o dall'altra.

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